mercoledì 27 ottobre 2010

Nuova legge a tutela degli animali

La Camera dei Deputati ha oggi approvato un'importante legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. Un caro amico che qualche volta sembra passare da questo blog (vero, Ivano?!) è stato così gentile da passarci il testo della piccola guida della LAV (Lega AntiVivisezione) riguardo a questa legge. Vi proponiamo il testo integrale della guida perché ogni singolo punto è davvero una grande, importante conquista!
Ci scusiamo per il carattere piccolo dell'articolo ma il testo è un po' lungo =)


COSA CAMBIA in cinque punti
Piccola guida a cura della LAV
1.      AUMENTO DELLA SANZIONE MINIMA E MASSIMA PER UCCISIONE DI ANIMALI
-          All’articolo 544 bis del codice penale (Uccisione) la previsione della reclusione passa “da tre mesi a diciotto mesi” a “da quattro mesi a due anni”
(articolo 3 comma 1 lettera a della nuova Legge)

2. AUMENTO DELLE SANZIONI PER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
-          All’articolo 544 ter del codice penale (Maltrattamento) la previsione della pena passa “da tre mesi a un anno di reclusione o con la multa da 3.000 a 15.000 euro” a “da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro
(articolo 3 comma 1 lettera b della nuova Legge)

  1. CONVENZIONE EUROPEA RATIFICATA – MUTILAZIONI AD ANIMALI DA COMPAGNIA
-          L’Italia, penultima, non è più finalmente nell’elenco dei Paesi che hanno firmato ma mai ratificato ed eseguito la Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. La Convenzione con le sue previsioni entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dalla data di deposito di questa legge presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
L’articolo 10 della Convenzione del Consiglio d’Europa, ora ratificata in Legge dello Stato, prevede all’articolo 10: “1.Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l’asportazione delle unghie e dei denti 2.Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non terapeutico necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un singolo animale (…)”.
(articoli 1 e 2 della nuova Legge).

Si ricorda l’efficacia dell’Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) che all’articolo 2 comma 1. vieta:
d)  gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di  un  cane  o  non  finalizzati  a  scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3)  taglio  della  coda,  fatta eccezione per i cani appartenenti alle  razze  canine  riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo  standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica  in  materia.  Il  taglio  della coda, ove consentito, deve essere  eseguito  e  certificato  da  un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;  e)  la  vendita  e  la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d). 2.  Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti  esclusivamente  con  finalita'  curative  e con modalità conservative  certificate  da  un  medico veterinario. Il certificato veterinario  segue  l'animale  e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita' competenti. 3. Gli  interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono  da  considerarsi  maltrattamento  animale  ai  sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

  1. INTRODUZIONE DEL NUOVO REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA
Si applica agli animali da compagnia, ovvero cani e gatti.
Il legislatore ha previsto che la condotta sanzionata, un delitto, sia un’attività organizzata o condotta reiterata finalizzata a perseguire un profitto.
Condotta sanzionata: traffico illecito posto in essere da soggetti che, al fine di conseguire un profitto, tramite un’ attività organizzata o reiteratamente introducano, trasportino, cedano o ricevano a qualunque titolo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia.

Si intende per attività organizzata qualsiasi attività in cui più soggetti, in concorso tra loro, mirino a preparare o commettere il reato di traffico di animali da compagnia introducendo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia, così come la partecipazione a un’organizzazione creata per preparare o commettere uno dei reati.
Per condotta reiterata si intende la violazione ripetuta della normativa che regola la movimentazione e l’importazione di animali da compagnia: l’obbligo di introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia.

Sanzioni:
Pena: reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque, al fine di procurare a sé o a altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate:
introduce nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale – microchip o tatuaggio - e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. (art. 4 comma 1).
trasporti, ceda o riceva cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. (art. 4 comma 2).
Aggravante
La pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro è aumentata se cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone – Paesi dell’Est - sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate dalle competenti autorità dei Paesi di provenienza per evitare la diffusione delle malattie proprie della specie come ad esempio la rabbia. (art. 4 comma 3).

Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di emissione di decreto penale di condanna ai sensi dell’art 459 c.p.p. per i delitti di introduzione, trasporto, cessione illecita di cani o gatti si applica l’art. 544-sexies del codice penale che prevede la confisca degli animali, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". (art. 4 comma 4)

Animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca
Sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004, che ne facciano richiesta. (art. 4 comma 5).
I cani e i gatti acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19–quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004. (art. 4 comma 6)
Oneri derivanti dal provvedimento di sequestro e confisca
Si provvede mediante il fondo previsto dall’art. 8 della Legge 189/2004 (ancora non in funzione) - ai sensi del quale “le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla stessa Legge 189/2004 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale” - incrementato a seguito della maggiorazione delle sanzioni corrispondenti alle singole fattispecie di violazione individuate dalla presente legge. (art. 4 comma 7)


5. INTRODUZIONE, TRASPORTO E CESSIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA
In che cosa si differenzia dal reato di traffico illecito: le condotte sanzionate, seppur analoghe a quelle previste dal reato di traffico illecito di animali da compagnia, sono poste in essere da soggetti che non hanno approntato un’attività organizzata o reiterata.
Si applica agli animali da compagnia, ovvero cani e gatti.
Natura dell’illecito: amministrativa
Condotta sanzionata: introduzione, trasporto e cessione di animali da compagnia nel territorio nazionale in violazione della normativa vigente ovvero contravvenendo all’obbligo di introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia. Queste condotte illecite non erano prima sanzionate e sono state fortemente incentivate dal vuoto normativo sanzionatorio.

Sanzioni: amministrative per ogni animale introdotto
Sanzione: salvo che il fatto costituisca reato, come nel caso ad esempio di un passaporto per animali domestici falso, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa:
da 100 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale, microchip o tatuaggio. (art. 5 comma 1)
da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale animali da compagnia in violazione della legislazione vigente, assenza delle necessarie certificazioni sanitarie e, ove richiesto, di passaporto individuale. La sanzione non si applica però nel caso in cui le violazioni possano essere regolarizzabili ai sensi dell’art. 13, comma 7 del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 secondo cui, e a determinate condizioni previste dallo stesso decreto, “in caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione”. (art. 5 comma 2)
da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto a chiunque trasporti o ceda cani o gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema per l’identificazione individuale o in violazione degli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente (sempre che la violazione non sia stata regolarizzata. (art. 5 comma 3)
Aggravante
Si applica una sanzione più elevata – da 1000 a 2000 euro per ogni animale introdotto – se i cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone (Paesi dell’Est) sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria. (art. 5 comma 4)

Sanzioni amministrative accessorie
Sospensione:
da tre mesi a un anno dell’attività di trasporto e commercio a carico del trasportatore o titolare di un’azienda commerciale che commetta 3 violazioni in un periodo di 3 anni delle norme che sanzionano l’introduzione illecita di animali da compagnia. La sanzione è applicata in misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi. (art. 6 comma 1)
da uno a tre mesi a carico del titolare di un’azienda nel caso in cui commetta tre violazioni del comma 13-bis del decreto legislativo n. 28 del 1993. La sanzione accessoria è quindi irrogata all’operatore registrato o convenzionato che non ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione – atti necessari per realizzare gli scambi comunitari e intracomunitari di animali – quali ad esempio: il controllo del benessere durante il trasporto, il controllo dello stato di salute degli animali, la verifica dei documenti sanitari e di identità, la comunicare ogni tipo di irregolarità al Servizio sanitario locale competente. (art. 6 comma 2)
Revoca dell’autorizzazione dell’attività di trasporto e commercio se le violazioni previste per l’importazione legale sono 5 in un periodo di 3 anni.
Il trasportatore o il titolare di azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell’autorizzazione non può conseguire altra autorizzazione per la medesima attività prima di 12 mesi. (art. 6 comma 3)
Mezzi immatricolati all’estero: quando l’introduzione illecita, sanzionata amministrativamente dall’art. 5, viene commessa con un veicolo immatricolato all’estero si applicano le disposizioni dell’art. 207 del Codice della Strada. Nel caso in cui il trasgressore non paghi subito la sanzione in misura ridotta, dovrà versare all’agente accertatore una cauzione pari a alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
Nel caso di veicoli immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo devono versare invece una somma pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta.
In mancanza del pagamento di tale importo viene disposto il fermo amministrativo del mezzo e affidato in custodia a spese del responsabile della violazione fino a quando non abbia adempiuto l’onere del versamento e comunque per non più di 60 giorni .
Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in idoneo luogo che garantisca il loro benessere. (art. 7 comma 2)
Salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 e dell’articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 può essere emesso il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, dell’animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
Attività di controllo
Le previsioni di cui alla presente legge possono contestarle i soggetti previsti dall’articolo 13 della legge 689/81.

Chi irroga le sanzioni
L’irrogazione delle sanzioni amministrative spetta a Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano negli ambiti delle rispettive competenze. (art. 7 comma 5), per le ipotesi di reato al Giudice Penale.

1 commento:

  1. Dopo le cattive notizie di settembre sulla legge europea sulla vivisezione, almeno qualcosa di buono!!!

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