domenica 31 ottobre 2010

Buon Halloween a tutti!!!!

Buon Halloween!!! Abbiamo cercato un po' di informazioni riguardo a questo giorno che ormai viene abitualmente festeggiato anche in Italia ma di cui nessuno conosce realmente il significato. La gente spesso festeggia senza nemmeno sapere cosa festeggia. Altra grande prova dell'arguzia del Genere Umano.  Buona lettura a tutti!



Halloween o Hallowe'en è il nome di una festa popolare di origine pre-cristiana, ora tipicamente statunitense e canadese, che si celebra la sera del 31 ottobre, ossia alla vigilia della festa di Ognissanti (è questo il significato della parola Halloween). Tuttavia, le sue origini antichissime affondano nel più remoto passato delle tradizioni europee: viene fatta risalire a quando le popolazioni tribali usavano dividere l'anno in due parti in base alla transumanza del bestiame. Nel periodo fra ottobre e novembre, preparandosi la terra all'inverno, era necessario ricoverare il bestiame in luogo chiuso per garantirgli la sopravvivenza alla stagione fredda: è questo il periodo di Halloween.
In Europa la ricorrenza si diffuse con i Celti. Questo popolo festeggiava la fine dell'estate con Samhain, il loro Capodanno. In irlandese antico Samain significa infatti "fine dell'estate". A sera tutti i focolari domestici venivano spenti e riaccesi dai druidi che passavano di casa in casa con torce ravvivate presso il falò sacro situato a Tlachtga, vicino alla reale Collina di Tara.
Nella dimensione circolare-ciclica del tempo, caratteristica della cultura celtica, Samhain si trovava in un punto fuori dalla dimensione temporale che non apparteneva né all'anno vecchio e neppure al nuovo; in quel momento il velo che divideva dalla terra dei morti si assottigliava ed i vivi potevano accedervi.
I Celti non temevano i propri morti e lasciavano per loro del cibo sulla tavola in segno di accoglienza per quanti facessero visita ai vivi, un'usanza, peraltro, sopravvissuta anche in alcune regioni dell'Italia settentrionale. Da qui l'usanza del trick-or-treat (in italiano "dolcetto o scherzetto?"). Oltre a non temere gli spiriti dei defunti, i Celti non credevano nei demoni quanto piuttosto nelle fate e negli elfi, entrambe creature considerate però pericolose: le prime per un supposto risentimento verso gli esseri umani; i secondi per le estreme differenze che intercorrevano appunto rispetto all'uomo. Secondo la leggenda, nella notte di Samhain questi esseri erano soliti fare scherzi anche pericolosi agli uomini e questo ha portato alla nascita e al perpetuarsi di molte altre storie terrificanti.
Si ricollega forse a questo la tradizione odierna e più recente per cui i bambini, travestiti da streghe, zombie, fantasmi e vampiri, bussano alla porta urlando con tono minaccioso: "Dolcetto o scherzetto?". Per allontanare la sfortuna, inoltre, è necessario bussare a 13 porte diverse. L'etimologia Halloween deriva da All Hallows Eve, che vuole dire Vigilia di Tutti i Santi festa che ricorre, appunto, il 1º novembre. Poiché la figura dei santi è tipicamente cristiana, quindi posteriore alla religione druidica, un etimo fantasioso nato tra i cultori del Neopaganesimo fa derivare la parola da All allows even, cioè la sera in cui tutto è permesso, inclusa la credenza che i defunti che escano dalle tombe per far visita ai vivi. L'improbabilità di questa etimologia risede nel fatto che la parola Halloween è attestata per la prima volta in epoca molto recente, nel XIX secolo, esclusivamente negli USA.

Notizie ricavate esclusivamente da Wikipedia.

sabato 30 ottobre 2010

100 Piazze per il clima: la Festa delle Energie Pulite

Segnaliamo questa importante iniziativa di Legambiente: mobilitazione di piazza il 6 e 7 novembre, a 23 anni dalla vittoria referendaria contro il nucleare, Legambiente vi aspetta nelle piazze delle maggiori città italiane per firmare la proposta di legge a favore dell’efficienza energetica e dellle fonti rinnovabili per scongiurare il ritorno del nucleare nel nostro Paese.

Noi e loro

Un ringraziamento a Sabrina e Desi, che hanno partecipato all'organizzazione dell'incontro "Noi e Loro" ieri sera al Centro Civico di Strada in Chianti. La serata era dedicata all'etologia del cane e ai comportamenti che noi Umani dovremmo assumere con i nostri Pelosi. L'iniziativa, diretta da un'esperta del settore, aveva già avuto due precedenti a Greve in Chianti, una serata dedicata al cane e una dedicata al gatto. Speriamo presto di poter assistere nuovamente ad una lezione sui gatti! Nel caso, faremo pubblicità all'evento su questo blog, affinché la partecipazione sia numerosa!

giovedì 28 ottobre 2010

mercoledì 27 ottobre 2010

Nuova legge a tutela degli animali

La Camera dei Deputati ha oggi approvato un'importante legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. Un caro amico che qualche volta sembra passare da questo blog (vero, Ivano?!) è stato così gentile da passarci il testo della piccola guida della LAV (Lega AntiVivisezione) riguardo a questa legge. Vi proponiamo il testo integrale della guida perché ogni singolo punto è davvero una grande, importante conquista!
Ci scusiamo per il carattere piccolo dell'articolo ma il testo è un po' lungo =)


COSA CAMBIA in cinque punti
Piccola guida a cura della LAV
1.      AUMENTO DELLA SANZIONE MINIMA E MASSIMA PER UCCISIONE DI ANIMALI
-          All’articolo 544 bis del codice penale (Uccisione) la previsione della reclusione passa “da tre mesi a diciotto mesi” a “da quattro mesi a due anni”
(articolo 3 comma 1 lettera a della nuova Legge)

2. AUMENTO DELLE SANZIONI PER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
-          All’articolo 544 ter del codice penale (Maltrattamento) la previsione della pena passa “da tre mesi a un anno di reclusione o con la multa da 3.000 a 15.000 euro” a “da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro
(articolo 3 comma 1 lettera b della nuova Legge)

  1. CONVENZIONE EUROPEA RATIFICATA – MUTILAZIONI AD ANIMALI DA COMPAGNIA
-          L’Italia, penultima, non è più finalmente nell’elenco dei Paesi che hanno firmato ma mai ratificato ed eseguito la Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. La Convenzione con le sue previsioni entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dalla data di deposito di questa legge presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
L’articolo 10 della Convenzione del Consiglio d’Europa, ora ratificata in Legge dello Stato, prevede all’articolo 10: “1.Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l’asportazione delle unghie e dei denti 2.Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non terapeutico necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un singolo animale (…)”.
(articoli 1 e 2 della nuova Legge).

Si ricorda l’efficacia dell’Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) che all’articolo 2 comma 1. vieta:
d)  gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di  un  cane  o  non  finalizzati  a  scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3)  taglio  della  coda,  fatta eccezione per i cani appartenenti alle  razze  canine  riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo  standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica  in  materia.  Il  taglio  della coda, ove consentito, deve essere  eseguito  e  certificato  da  un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;  e)  la  vendita  e  la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d). 2.  Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti  esclusivamente  con  finalita'  curative  e con modalità conservative  certificate  da  un  medico veterinario. Il certificato veterinario  segue  l'animale  e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita' competenti. 3. Gli  interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono  da  considerarsi  maltrattamento  animale  ai  sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

  1. INTRODUZIONE DEL NUOVO REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA
Si applica agli animali da compagnia, ovvero cani e gatti.
Il legislatore ha previsto che la condotta sanzionata, un delitto, sia un’attività organizzata o condotta reiterata finalizzata a perseguire un profitto.
Condotta sanzionata: traffico illecito posto in essere da soggetti che, al fine di conseguire un profitto, tramite un’ attività organizzata o reiteratamente introducano, trasportino, cedano o ricevano a qualunque titolo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia.

Si intende per attività organizzata qualsiasi attività in cui più soggetti, in concorso tra loro, mirino a preparare o commettere il reato di traffico di animali da compagnia introducendo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia, così come la partecipazione a un’organizzazione creata per preparare o commettere uno dei reati.
Per condotta reiterata si intende la violazione ripetuta della normativa che regola la movimentazione e l’importazione di animali da compagnia: l’obbligo di introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia.

Sanzioni:
Pena: reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque, al fine di procurare a sé o a altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate:
introduce nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale – microchip o tatuaggio - e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. (art. 4 comma 1).
trasporti, ceda o riceva cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. (art. 4 comma 2).
Aggravante
La pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro è aumentata se cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone – Paesi dell’Est - sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate dalle competenti autorità dei Paesi di provenienza per evitare la diffusione delle malattie proprie della specie come ad esempio la rabbia. (art. 4 comma 3).

Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di emissione di decreto penale di condanna ai sensi dell’art 459 c.p.p. per i delitti di introduzione, trasporto, cessione illecita di cani o gatti si applica l’art. 544-sexies del codice penale che prevede la confisca degli animali, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". (art. 4 comma 4)

Animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca
Sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004, che ne facciano richiesta. (art. 4 comma 5).
I cani e i gatti acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19–quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004. (art. 4 comma 6)
Oneri derivanti dal provvedimento di sequestro e confisca
Si provvede mediante il fondo previsto dall’art. 8 della Legge 189/2004 (ancora non in funzione) - ai sensi del quale “le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla stessa Legge 189/2004 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale” - incrementato a seguito della maggiorazione delle sanzioni corrispondenti alle singole fattispecie di violazione individuate dalla presente legge. (art. 4 comma 7)


5. INTRODUZIONE, TRASPORTO E CESSIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA
In che cosa si differenzia dal reato di traffico illecito: le condotte sanzionate, seppur analoghe a quelle previste dal reato di traffico illecito di animali da compagnia, sono poste in essere da soggetti che non hanno approntato un’attività organizzata o reiterata.
Si applica agli animali da compagnia, ovvero cani e gatti.
Natura dell’illecito: amministrativa
Condotta sanzionata: introduzione, trasporto e cessione di animali da compagnia nel territorio nazionale in violazione della normativa vigente ovvero contravvenendo all’obbligo di introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia. Queste condotte illecite non erano prima sanzionate e sono state fortemente incentivate dal vuoto normativo sanzionatorio.

Sanzioni: amministrative per ogni animale introdotto
Sanzione: salvo che il fatto costituisca reato, come nel caso ad esempio di un passaporto per animali domestici falso, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa:
da 100 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale, microchip o tatuaggio. (art. 5 comma 1)
da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale animali da compagnia in violazione della legislazione vigente, assenza delle necessarie certificazioni sanitarie e, ove richiesto, di passaporto individuale. La sanzione non si applica però nel caso in cui le violazioni possano essere regolarizzabili ai sensi dell’art. 13, comma 7 del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 secondo cui, e a determinate condizioni previste dallo stesso decreto, “in caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione”. (art. 5 comma 2)
da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto a chiunque trasporti o ceda cani o gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema per l’identificazione individuale o in violazione degli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente (sempre che la violazione non sia stata regolarizzata. (art. 5 comma 3)
Aggravante
Si applica una sanzione più elevata – da 1000 a 2000 euro per ogni animale introdotto – se i cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone (Paesi dell’Est) sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria. (art. 5 comma 4)

Sanzioni amministrative accessorie
Sospensione:
da tre mesi a un anno dell’attività di trasporto e commercio a carico del trasportatore o titolare di un’azienda commerciale che commetta 3 violazioni in un periodo di 3 anni delle norme che sanzionano l’introduzione illecita di animali da compagnia. La sanzione è applicata in misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi. (art. 6 comma 1)
da uno a tre mesi a carico del titolare di un’azienda nel caso in cui commetta tre violazioni del comma 13-bis del decreto legislativo n. 28 del 1993. La sanzione accessoria è quindi irrogata all’operatore registrato o convenzionato che non ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione – atti necessari per realizzare gli scambi comunitari e intracomunitari di animali – quali ad esempio: il controllo del benessere durante il trasporto, il controllo dello stato di salute degli animali, la verifica dei documenti sanitari e di identità, la comunicare ogni tipo di irregolarità al Servizio sanitario locale competente. (art. 6 comma 2)
Revoca dell’autorizzazione dell’attività di trasporto e commercio se le violazioni previste per l’importazione legale sono 5 in un periodo di 3 anni.
Il trasportatore o il titolare di azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell’autorizzazione non può conseguire altra autorizzazione per la medesima attività prima di 12 mesi. (art. 6 comma 3)
Mezzi immatricolati all’estero: quando l’introduzione illecita, sanzionata amministrativamente dall’art. 5, viene commessa con un veicolo immatricolato all’estero si applicano le disposizioni dell’art. 207 del Codice della Strada. Nel caso in cui il trasgressore non paghi subito la sanzione in misura ridotta, dovrà versare all’agente accertatore una cauzione pari a alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
Nel caso di veicoli immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo devono versare invece una somma pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta.
In mancanza del pagamento di tale importo viene disposto il fermo amministrativo del mezzo e affidato in custodia a spese del responsabile della violazione fino a quando non abbia adempiuto l’onere del versamento e comunque per non più di 60 giorni .
Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in idoneo luogo che garantisca il loro benessere. (art. 7 comma 2)
Salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 e dell’articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 può essere emesso il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, dell’animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
Attività di controllo
Le previsioni di cui alla presente legge possono contestarle i soggetti previsti dall’articolo 13 della legge 689/81.

Chi irroga le sanzioni
L’irrogazione delle sanzioni amministrative spetta a Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano negli ambiti delle rispettive competenze. (art. 7 comma 5), per le ipotesi di reato al Giudice Penale.

domenica 24 ottobre 2010

Raccolta Differenziata

Per raccolta differenziatadei rifiuti si intende un sistema di raccolta dei rifiuti solidi che prevede, per ogni tipo di rifiuto, una prima selezione da parte dei cittadini. La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse naturali a vantaggio nostro e delle generazioni future. Ogni nostra azione consuma un po' di energia della Terra e crea inquinamento. Solo per farvi un esempio, con il recupero di 1000 tonnellate di plastica (cioè la quantità di plastica prodotta da una città piccola) si risparmiano 3500 tonnelate di petrolio, cioè l'equivalente dell'energia usata da 20000 frigoriferi l'anno.
La selezione dei nostri rifiuti però non è così facile come sembra. Sul sito della Safi, trovate un utile vademecum per questo piccolo atto di civiltà (che nei paese nordeuropei è ormai prassi consolidata da molti anni). Ecco a voi il link, dovete solo cliccarci sopra!

raccolta differenziata safi

Qui invece un po' di istruzioni sui simboli che si trovano sulle confezioni delle cose...non sempre molto chiari:

simboli

Grazie a tutti per l'attenzione!

martedì 19 ottobre 2010

L'ORTO DEI PELOSI


Finalmente riusciamo a mostrarvi il nostro angolo di tranquillità, il famoso Orto dei Pelosi che dà il nome a questo blog.



Il Vialetto che porta all'Orto

Davanti alla Casetta dei Pelosi

Ancora il "salotto" davanti alla Casetta dei Pelosi


Ciughy ci fa le feste dall'interno della Casetta



Altro scorcio del "salotto"


Il prato di lato all'Orto

sabato 16 ottobre 2010

COLONIE FELINE A GREVE IN CHIANTI

Buongiorno a tutti!
Oggi vi proponiamo un articolo con i dati certi riguardo alle colonie feline presenti nel territorio del Comune di Greve in Chianti, visto che la nostra è solo una delle tante.
Al 30/09/2010 risultano presenti nel Comune ben 28 colonie così dislocate:
CHIOCCHIO, via Glicini
FERRONE, via Donzelli
FERRONE, via Poneta
FERRONE, via Poneta 28
GREVE IN CHIANTI, Loc. Lamole
GREVE IN CHIANTI, Loc. Poggione
GREVE IN CHIANTI, Loc. Spineto (questi siamo noi!!!)
GREVE IN CHIANTI, via di Uzzano 18
GREVE IN CHIANTI, via Camaldoli di sopra
GREVE IN CHIANTI, via di Vittorio
GREVE IN CHIANTI, via Maestro da Gerve
GREVE IN CHIANTI, via San Francesco
GREVE IN CHIANTI, via di Uzzano
GREVE IN CHIANTI, viale Rosa Libri
LA PANCA
LUCOLENA, centro
LUCOLENA, Il Prato
PANZANO, via Mascherone
PANZANO, via Pescille
PANZANO, via Verrazzano
POGGIO ALLA CROCE
SAN POLO, via Case Sparse
SAN POLO, via di Rubbiana
STRADA IN CHIANTI, via di Cintoia Alta
STRADA IN CHIANTI, via Mazzini
STRADA IN CHIANTI, via Pancole
STRADA IN CHIANTI, via S. Cristina

Non tutte le colonie sono ancora numericamente consistenti, tuttavia, i volontari che si occupano di esse sono pochi, spesso singole persone per ogni colonia e talvolta le stesse per più colonie diverse.
Come potete vedere, le colonie sono presenti un po' in tutti i centri del Comune, quindi siamo certi che se vorrete aiutare in qualche modo (portando vecchie coperte, cuscini, cibo) potrete farlo senza dovervi allontanare troppo da casa.
Per quanto riguarda Greve, le colonie di Via Maestro da Greve e del Viale Rosa Libri sono particolarmente bisognose perché gli animali sono esposti a numerosi pericoli a causa della presenza di strade e auto.

mercoledì 13 ottobre 2010

Happy Family

Ancora gatti di casa:




Bhé, questo sarebbe il NOSTRO letto...



Norberta in libertà


Eolo sulla scaletta
Eolo


Snoopy

Linus

Naso di Linus

Minù

venerdì 8 ottobre 2010

NORBERTA

Salve a tutti!
Ancora presentazioni.
Questa è Norberta.
Nostra figlia Eleonora e suo marito Andrea, rientrando a casa più tardi del solito, il 19 agosto scorso, l'hanno trovata abbandonata nella sua gabbietta al cassonetto davanti al loro appartamento.

Naturalmente l'hanno portata in casa, intenzionati a trovare l'indomani una famiglia disposta ad adottarla ma...la coniglietta ha inziato a fare le feste un po' a tutti noi e alla fine non ce la siamo sentita di separarci da lei. Nostra figlia non può tenerla a casa perchè il suo appartamento è piccolo e abitato da tre feline. Così Eleonora ha comprato alla sua Norberta una bella conigliera in legno, con tanto di scivolo per uscire e copertura per l'inverno, e Norberta abita a casa nostra, amata e vezzeggiata da tutta la famiglia.

L'energia

Siamo abituati a ritenere l'energia massimamente utile per l'Uomo quando è concentrata, trasportabile e immagazzinabile. I combustibili fossili ( cioè quelle sostanze che producono energia sotto forma di calore bruciando in presenza di ossigeno, vale a dire carbone, petrolio e gas naturale) rispondono a questi tre requisiti.
Attualmente le sei principali fonti di energia sfruttate dall'Uomo sono: petrolio (35%), carbone (25%), gas naturale (21%), biomasse (10%), energia nucleare (6,5%) e nuove rinnovabili (0,5%). Quindi l'80% circa dell'energia che utilizziamo proviene dai combustibili fossili, che però sono risorse energetiche limitate e non rinnovabili: una volta bruciate, non tornano più!
Oltre a questo, l'uso dei cmbustibili fossili produce sostanze gassose nocive per la salute dell'uomo e dannose per l'ambiente. L'effetto di queste sostanze inquinanti non è confinato nei luoghi in cui sono prodotte ma si diffonde su scala planetaria: l'ambiente è un bene di ogni uomo e la sua salvaguardia richiede interventi da parte di tutti. La storia degli ultimi decenni ha anche mostrato che gravi danni all'uomo e all'ambiente sono stati provocati da fenomeni considerati erroneamente di scarsa importanza: il buco nell'ozono è causato dai clorofluorocarburi, composti chimici di uso abbastanza limitato ma capaci di distruggere lo starto di ozono che ci protegge dai raggi solari ultravioletti ad alta energia.
La crisi energetica è indiscutibile anche se gran parte delle persone non la percepiscono ancora nella sua gravità. Essa è determinata da tre fatti: l'esaurimento progressivo dei combustibili fossili, i danni causati alla salute e all'ambiente dal loro uso, la forte disuguaglianza nella disponibilità di energia fra Paesi ricchi e Paesi Poveri. Esistono però soluzioni alla crisi energetica e l'Uomo dovrebbe abituarsi ad usare forme alternative per proteggere se stesso e permettere alla Terra di vivere ancora a lungo.

Questo breve resoconto è stato realizzato con l'ausilio di un simpatico manualetto letto da nostra figlia Eleonora un paio di anni fa. Il libro, "Energia per l'astronave Terra" di Nicola Armaroli e Vincenzo Balzani (due scienziati italianissimi!!!) è breve (217 pagine) e semplice ma molto utile per capire molti dati che sfuggono all'opinione comune.

ANCORA NOI...

Da sinistra: Cristina, nostra figlia Eleonora, Sergio

Abbiamo presentato i nostri amici animali, dando per scontato che gran parte della popolazione grevigiana conoscesse i nostri volti e la nostra attività. Visto, però, che ci farebbe piacere se questo blog fosse frequentato anche da persone che non ci conoscono personalmente, ecco qua una piccola foto della nostra famiglia!

martedì 5 ottobre 2010

National Geographic Ottobre 2010

Nostra figlia è un'assidua lettrice del Nation Geographic Italia.
Sul numero di questo mese segnala alcuni interessanti articoli.
Il primo è un dettagliato reportage (con foto) del disastro avvenuto nel Golfo del Messico il 20 aprile di quest'anno in seguito all'esplosione della piattaforma Deepwater Horizon.
Il secondo articolo riguarda l'attività di Jane Goodall, ricercatrice inglese che da 50 anni studia il comportamento degli scimpanzé a Gombe.
Infine, si segnala un articolo sui giganti del passato, animali immensi (canguri, mammiferi, uccelli) vissuti in Australia e scomparsi per un cambiamento climatico o per l'intervento umano.

Oltre a questi principali servizi il National Geographic offre una vasta gamma di curiosità, bellissime immagini e articoli su svariati argomenti (questo mese ce n'è anche uno su Garibaldi).

Buona lettura!
Sergio e Cristina

venerdì 1 ottobre 2010

LA NUTRIA: perché non bisogna averne paura

Con il preziosissimo contributo della Sig.ra Mariangela Corrieri, Responsabile del settore LAV di Firenze, vi regaliamo questa mattina un dettagliato articolo, dal taglio molto scientifico, riguardo a questo piccolo abitante del nostro fiume, troppo spesso considerato soltanto un grosso topo (da cui invece la nutria è molto diversa) e guardato con ribrezzo.

 La nutria è un animale originario del Sud America introdotto in Italia (provincia di Alessandria) nel 1921 per l’industria della pelliccia (castorino). Al crollo del mercato, negli anni ’80, è stata liberata sugli argini dei fiumi per evitare il costoso smaltimento delle carcasse.

La nutria è un roditore dall’indole  così docile da essere diventato, negli Stati Uniti, un normale animale da compagnia.

 Il presupposto serbatoio epidemico delle nutrie è risibile rispetto ad altre specie animali: non esistono per il momento casi documentati di malattie trasmesse dalla nutria all’uomo o agli animali domestici.
Si incolpa la Nutria di provocare danni alla stabilità degli argini per la sua attività di scavo delle tane ma questi animali non scavano tane profonde: le coppie scavano tane lunghe circa 1 mt e larghe 60 cm., le femmine circa 2 mt con l’entrata a pelo d’acqua.
I continui scavi lungo le sponde dei corsi d’acqua sono motivati dal fatto che gli animali vengono continuamente scacciati. Le tane scavate negli argini possono creare dissesti solo quando è stata rimossa dall’Uomo la vegetazione arborea sovrastante.

La nutria è specie fortemente acquatica.
I danni da essa provocati all’agricoltura possono essere soltanto marginali perché la nutria non pascola lontano dall’acqua e non si addentra mai nei campi coltivati per molti metri (5-10 metri dal lato a contatto con l’acqua), soprattutto d’inverno e quando le sponde sono spoglie.

La nutria ha occupato il posto lasciato vuoto da altri animali e non interferisce con l’ecosistema della nostra campagna perché non vi ha concorrenti.

Tutte le ricerche relative al comportamento della nutria hanno rivelato che il disturbo arrecato da questo animale agli uccelli presenti dell’ambiente è insignificante e di gran lunga inferiore a quello arrecato da agricoltori, cacciatori, pescatori e  gitanti.

Nonostante quanto sopra evidenziato, si continua a ripetere pubblicamente che le nutrie siano i maggiori responsabili della diffusione della leptospirosi e della rabbia. Si dice che scavino tane profonde  creando pericolose vie, si incolpano di esondazioni.
Si dice che si alimentino di carogne, pesci, invertebrati, uova e attacchino i nidi di uccelli.
Si chiede l’eradicazione pur sapendo che è impossibile.
Da molti anni si investono risorse senza raggiungere lo scopo.
I danni eventuali non sono stimati correttamente e spesso non trovano riscontro sul campo.

La legge 157/92 che regola le specie animali in “stato di naturale liberta”, inserisce la nutria naturalizzata nella fauna selvatica italiana. La stessa legge la esclude dalle specie cacciabili e, pur ammettendone il controllo numerico per motivi particolari, impone che questo venga di norma effettuato con metodi ecologici.